Quali sono i diversi tipi di mediazione?
I diversi tipi di mediazione civile e commeciale sono i seguenti:
- mediazione facoltativa (o volontaria): ipotesi in cui non è previsto alcun obbligo per le parti di svolgere il procedimento di mediazione (art. 2, D.lgs. 28/2010) (si rimanda a SPINA, Mediazione civile (voce), Altalexpedia, 2016);- mediazione c.d. obbligatoria (ex lege o ante causam): ipotesi in cui le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, D.lgs. cit.) (si rimanda a SPINA, Mediazione obbligatoria (voce), Altalexpedia, 2016);
- mediazione delegata (o demandata): ipotesi in cui le parti, nell’ambito di un processo, sono inviate dal giudice (a pena di improcedibilità della domanda) a tentare il procedimento di mediazione (art. 5, comma 2, D.lgs. cit.) (si rimanda a SPINA, Mediazione demandata (voce), Altalexpedia, 2017);
- mediazione concordata (o consensuale): ipotesi in cui un contratto (o uno statuto ovvero un atto costitutivo di un ente) prevede una clausola di mediazione o conciliazione (con cui le parti si impegnano, nel caso dovesse al riguardo sorgere una controversia, ad esperire procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice o ad un arbitro: art. 5, comma 5, D.lgs. cit.) (si rimanda a SPINA, Mediazione civile, cit.).
Come si può avviare una mediazione?
Per avviare una mediazione occorre depositare istanza presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Come viene scelto il Mediatore?
Ciascun organismo di mediazione individua il mediatore al quale affidare l’incarico di seguire la controversia, secondo le proprie regole interne.
In caso di indicazione nell’istanza della preferenza per un mediatore, corrispondente ad analoga preferenza fatta da controparte, l’Organismo designerà il mediatore indicato dalle parti, sempre nel rispetto dei criteri di disponibilità, competenza e imparzialità del mediatore indicato congiuntamente dalle parti stesse.
Le parti posso di comune accorso indicare una preferenza sul mediatore (novità del DM 150/2023).
Come si svolge il procedimento di mediazione?
Il Mediatore convoca le parti in sessioni riservate o congiunte e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la definizione della controversia.
Cosa accade se la parte non voglia partecipare al procedimento?
Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione il giudice, nel successivo giudizio, può desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2 del codice di procedura civile.
Come si svolge la procedura?
Il Mediatore non è un giudice, né un arbitro.
Nella mediazione sono sempre le parti che decidono cosa fare. L’eventuale conciliazione è frutto unicamente di una chiara volontà delle parti che sottoscrivono il relativo accordo. Il Mediatore è unicamente un facilitatore, anche se può avanzare una proposta di conciliazione, che deve essere accettata dalle parti, per divenire accordo.
Quali effetti ha il procedimento sulle future spese di lite?
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente alla proposta fatta dal Mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibile al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento a favore del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Cosa accade in caso di accordo a seguito della procedura di mediazione?
Se le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore redige un verbale, a cui allega l’accordo.
Tale accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Il mediatore, poi, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Tale verbale vale come titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. A tal fine, però, è necessaria l’omologazione del Presidente del tribunale del circondario ove ha sede l’organismo che ha amministrato la mediazione.
Esiste una seconda strada per permettere al verbale di accordo di ottenere efficacia di titolo esecutivo, senza bisogno di omologazione: quando tutte le parti siano assistite da un avvocato, il verbale sottoscritto dalle parti e dall’avvocato costituisce titolo esecutivo. In tale caso, la valutazione sulla regolarità formale del verbale è rimessa al giudizio degli stessi avvocati delle parti.
Se con l’accordo di conciliazione le parti concludono uno dei contratti o compiano uno degli atti che vanno trascritti nei pubblici registri immobiliari, per procedere alla trascrizione è necessario che la firma del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale (per esempio, un notaio).
In questo modo, l’accordo tra le parti risulta essere sottoposto a due distinti vagli di legalità:
– il primo, da parte degli avvocati in sede di sottoscrizione, ovvero da parte del giudice in sede di omologazione del verbale di accordo;
– il secondo, da parte del notaio, al fine di consentire l’accesso nei registri immobiliari ai verbali di conciliazione contenenti accordi destinati alla pubblicità immobiliare.
In mancanza di omologazione il verbale avrà valore di semplice contratto tra le parti e non potrà essere considerato un titolo esecutivo.
Cosa accade nel caso non si arrivi ad un accordo?
Il Mediatore redige un verbale negativo, utile per il successivo giudizio.
Sono previsti controlli sulla qualità del servizio?
Al termine della procedura le parti vengono invitate a redigere una scheda di valutazione sulla qualità del servizio. Tale scheda viene inviata, a cura dell’Organismo, al Ministero, il quale potrà prendere provvedimenti a carico dell’Organismo o del singolo Mediatore.