Tirocinio assistito
Il decreto interministeriale 145/2011 ha previsto l'obbligo del tirocinio assistito mediante la partecipazione pratica per ogni biennio ad almeno 20 casi di mediazione per tutti i mediatori iscritti presso un Organismo di mediazione.
Con successiva circolare ministeriale del 20 dicembre 2011, sono state chiarite le modalità di assolvimento di tale obbligo, come di seguito riportato:
- l’obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti;
- la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;
- costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;
- costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;
- il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni;
- la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale.
L'Istituto Veneto di Mediazione e Conciliazione accetta le domande di accesso al tirocinio assistito presentate su apposito modulo e secondo le modalità previste dal Regolamento del tirocinio assistito.