Riduzione dei tempi: la procedura prevede che la mediazione abbia una durata massima di tre mesi contro gli otto anni per una causa in Tribunale.
Costi: si pagano spese per l’avvio del procedimento e le spese di mediazione che sono stabilite da un tariffario, approvato dal Ministero della Giustizia (si veda la pagina dei costi di mediazione).
Riservatezza: Il Mediatore ha un obbligo di riservatezza e non può essere obbligato a testimoniare nel futuro processo, nel corso del quale, peraltro, vige il divieto di utilizzo delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione. Sul contenuto delle dichiarazioni rese non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Benefici fiscali riconosciuti dalla legge:
• in caso di successo della mediazione è previsto un credito d’imposta fino a concorrenza di Euro 600 (pari a Euro 300 in caso di mediazione negativa);
• se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi fino a concorrenza di Euro 600 (pari a Euro 300 in caso di mediazione negativa);
• i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 Euro per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche;
• in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà ;
• in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.
• il verbale di accordo è, inoltre, esente da imposta di registro sino alla concorrenza del valore di Euro 100.000;
• l’istanza ed ogni atto o documento relativo sono esenti dall’imposta di bollo, tassa o diritto di qualsiasi natura.